IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica  e,  in  particolare,  l'articolo  1,  comma  7,
lettera b); 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della  Pubblica  sicurezza  e,  in  particolare,
l'articolo 16; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2003,  n.  366,  recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge  6
luglio 2002, n. 137, e, in particolare, l'articolo 6; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica  e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 3; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,   definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2021,
n. 54, recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 133; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
aprile 2021, n. 81, recante regolamento in materia di notifiche degli
incidenti aventi impatto  su  reti,  sistemi  informativi  e  servizi
informatici  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),   del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  133,  e  di  misure
volte a garantire elevati livelli di sicurezza; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la
protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  87
del 13 aprile 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  febbraio
2019,   recante   l'istituzione   del   Centro   di   Valutazione   e
Certificazione Nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2021 recante l'individuazione delle categorie di beni, sistemi
e  servizi  ICT  destinati  ad  essere  impiegati  nel  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma
6,  lettera  a),  del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
pubblicato nella GU n. 198 del 19 agosto 2021; 
  Ritenuto  di  dover  stabilire  i  criteri  di  accreditamento  dei
laboratori di prova da parte del CVCN e i raccordi,  ivi  compresi  i
contenuti, le modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il  CVCN
e  i  predetti  laboratori,  nonche'  tra  il  CVCN  e  i  Centri  di
Valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della  difesa,
anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  delle  rispettive
attivita' e garantire la massima convergenza e  la  non  duplicazione
delle valutazioni in presenza di medesimi  condizioni  e  livelli  di
rischio; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01584 del 1° ottobre 2021
espresso  dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 7 settembre 2021; 
  Sulla   proposta   del   Comitato    interministeriale    per    la
cybersicurezza; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) decreto-legge, il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
    b) perimetro, il perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge; 
    c)  soggetti  inclusi  nel   perimetro,   i   soggetti   inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge; 
    d) DPR, il decreto del Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
2021, n. 54, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge; 
    e) rete, sistema informativo: 
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259; 
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi  di
controllo industriale; 
      3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi  i  programmi
di cui al numero 2); 
    f) servizio informatico, un servizio  consistente  interamente  o
prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete
e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud  computing  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  18
maggio 2018, n. 65; 
    g)  bene  ICT  (information  and  communication  technology),  un
insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici,  o  parti
di essi, di qualunque natura, considerato unitariamente ai fini dello
svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione  di
servizi  essenziali,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante
il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge; 
    h) categorie,  le  tipologie  di  beni,  sistemi  o  servizi  ICT
destinati ad essere impiegati sui beni ICT  individuate  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2021, sulla  base
di  criteri  tecnici  di  cui  all'articolo  13  del  DPR,   la   cui
acquisizione e' subordinata alla valutazione del CVCN o  dei  CV,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge; 
    i)  oggetto  della  fornitura,  bene,  sistema  o  servizio   ICT
appartenente alle categorie che il  soggetto  incluso  nel  perimetro
intende acquisire, destinato all'impiego sui beni ICT individuati  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 luglio 2020, n. 131;  
    l) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  istituita
a tutela degli interessi nazionali nel  campo  della  cybersicurezza,
anche ai fini della tutela della  sicurezza  nazionale  nello  spazio
cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;  
    m) CVCN, il Centro di Valutazione e Certificazione  Nazionale  di
cui all'articolo 1, comma 6,  lettera  a),  del  decreto-legge,  come
modificato dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che opera secondo
modalita', termini e procedure definiti nel DPR; 
    n) CV, i Centri di Valutazione del Ministero dell'interno  e  del
Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  a),
del decreto-legge; 
    o)  oggetto  della   valutazione,   l'oggetto   della   fornitura
sottoposto al procedimento di valutazione da parte del CVCN o dei  CV
secondo modalita', termini e procedure definiti nel DPR; 
    p) fornitore, persona fisica o giuridica che  fornisce  l'oggetto
della fornitura destinato alle reti,  ai  sistemi  informativi  e  ai
servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge; 
    q) LAP, laboratorio di prova che ha ottenuto l'accreditamento dal
CVCN  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   7,   lettera   b),   del
decreto-legge; 
    r) accreditamento, il riconoscimento  formale  dell'indipendenza,
affidabilita' e competenza tecnica di un laboratorio di prova  o  CV,
ai fini dell'esecuzione dei test di cui all'articolo 5, comma 3,  del
DPR, secondo le  pertinenti  modalita'  di  cui  all'articolo  7  del
medesimo DPR; 
    s) determinazione tecnica del CVCN, documento elaborato dal CVCN,
concordato con i CV per gli aspetti di  loro  competenza,  contenente
regole,    requisiti,    specifiche    tecniche,    procedure     per
l'accreditamento dei laboratori di prova e il raccordo tra il CVCN, i
LAP e i CV; 
    t) rapporto di prova, documento su cui sono registrati gli  esiti
analitici  e  le  informazioni  necessarie  all'interpretazione   dei
risultati dei test eseguiti, redatto in conformita' alle prescrizioni
della norma EN ISO/IEC 17025; 
    u) rapporto di valutazione, documento redatto dal CVCN e  dai  CV
sulla base del rapporto di prova di cui all'articolo 8, commi 1 e  2,
del DPR; 
    v) responsabile del laboratorio di prova, la persona  che  ha  la
responsabilita' e l'autorita' definite per l'esecuzione di  tutte  le
operazioni gestionali e tecniche relative alle funzioni  per  cui  il
laboratorio di prova e' accreditato; 
    z) responsabile del sistema  di  gestione  per  la  qualita',  la
persona  che  ha  la  responsabilita'  e  l'autorita'  definite   per
garantire che il sistema di gestione per  la  qualita'  sia  attuato,
seguito e migliorato in modo continuativo; 
    aa) responsabile per i rapporti con il CVCN, la persona che ha la
responsabilita' e l'autorita' definite per curare i rapporti  con  il
CVCN; 
    bb) richiedente,  il  soggetto  che  ha  presentato  domanda  per
l'accreditamento di un laboratorio di prova; 
    cc)   amministrazione    pubblica,    amministrazione    pubblica
individuata nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196; 
    dd) titolare di un laboratorio di  prova,  la  persona  fisica  o
giuridica che, quale proprietario, o nell'esercizio  d'impresa  o  in
base a ogni altro titolo, eserciti il controllo  o  la  gestione  del
laboratorio; 
    ee) verifica, attivita' di analisi e controllo documentale  delle
evidenze al fine di accertare  il  rispetto  e  il  mantenimento  dei
requisiti necessari per l'accreditamento; 
    ff) ispezione, attivita' di tipo ricognitivo e valutativo che  si
articola  nell'analisi,  rilevazione,  acquisizione  e  verifica   di
conformita' di elementi di fatto al fine di accertare il  rispetto  e
il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento; 
    gg) incidente, ogni evento di natura accidentale  o  intenzionale
che determina il malfunzionamento,  l'interruzione,  anche  parziali,
ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei
servizi informatici; 
    hh) CSIRT Italia, il Computer  security  incident  response  team
istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18  maggio
2018, n. 65.  
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  lett.
          b),  del  decreto-legge   21   settembre   2019,   n.   105
          (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori  di  rilevanza  strategica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, e convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. - 6. (omissis) 
                7. Nell'ambito dell'approvvigionamento  di  prodotti,
          processi, servizi ICT e associate infrastrutture  destinati
          alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento  dei
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il  CVCN
          assume i seguenti compiti: 
                  a) (omissis); 
                  b) ai  fini  della  verifica  delle  condizioni  di
          sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note,  anche  in
          relazione all'ambito di impiego, definisce  le  metodologie
          di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
          6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
          utilizzo al committente; a tali  fini  il  CVCN  si  avvale
          anche  di  laboratori  dallo  stesso  accreditati   secondo
          criteri  stabiliti  da  un  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottato  entro  dieci  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, su proposta del CIC, impiegando,  per  le
          esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
          eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime
          amministrazioni.  Con  lo  stesso  decreto  sono   altresi'
          stabiliti  i  raccordi,  ivi  compresi  i   contenuti,   le
          modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e  i
          predetti laboratori, nonche'  tra  il  medesimo  CVCN  e  i
          Centri di valutazione  del  Ministero  dell'interno  e  del
          Ministero della difesa, di cui  al  comma  6,  lettera  a),
          anche  la  fine  di  assicurare  il   coordinamento   delle
          rispettive attivita' e perseguire la convergenza e  la  non
          duplicazione delle  valutazioni  in  presenza  di  medesimi
          condizioni e livelli di rischio;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O: 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  2003,  n.  366   (Modifiche   ed
          integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          concernenti le funzioni e la  struttura  organizzativa  del
          Ministero delle  comunicazioni,  a  norma  dell'articolo  1
          della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5: 
                «Art. 6 (Individuazione delle  prestazioni  in  conto
          terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   si   provvede    all'individuazione    delle
          prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni  per
          conto terzi e alla  variazione  in  aumento  delle  tariffe
          previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
          e delle telecomunicazioni, concernente  tariffazione  delle
          prestazioni   scientifiche    e    sperimentali    eseguite
          dall'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni  per  conto   terzi,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e  dal  D.M.
          24  settembre  2003  del  Ministro   delle   comunicazioni,
          concernente determinazione delle quote di surrogazione  del
          personale, dei costi di uso delle apparecchiature  e  degli
          automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
          oneri  sostenuti  dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          prestazioni  rese  a  terzi,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 
                2. In  considerazione  dell'accresciuta  complessita'
          delle  funzioni  e  dei  compiti  assegnati  al   Ministero
          dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i)  ed  m),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
          dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
          2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41,  comma
          8,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  dal   decreto
          legislativo 9 maggio 2001,  n.  269,  nonche'  dal  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore
          al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione
          dei compensi per prestazioni non rientranti tra  i  servizi
          pubblici essenziali o non espletate a garanzia  di  diritti
          fondamentali rese dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          conto terzi, certificate con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
          sindacali,  all'incentivazione  della   produttivita'   del
          personale in servizio  presso  il  predetto  Ministero,  ai
          sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. - 2. (omissis) 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre.». 
              - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82  (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,   definizione
          dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
          dell'Agenzia   per   la   cybersicurezza   nazionale),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140,
          e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
          n. 109. 
              - Il decretodel Presidente del Consiglio  dei  ministri
          30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro
          di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi  dell'articolo
          1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          ottobre 2020, n. 261. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
          2021, n. 54 (Regolamento recante  attuazione  dell'articolo
          1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          aprile 2021, n. 97. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          14 aprile 2021, n. 81 (Regolamento in materia di  notifiche
          degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi
          e servizi informatici  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
          lettera b), del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli
          di sicurezza), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          giugno 2021, n. 138. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2-bis,
          del  citato  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   105
          (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica): 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
          di sicurezza delle reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici delle amministrazioni pubbliche,  degli
          enti e degli operatori pubblici e privati aventi  una  sede
          nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
                2. (omissis). 
                2-bis.  L'elencazione  dei  soggetti  individuati  ai
          sensi del comma 2, lettera a),  e'  contenuta  in  un  atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CIC, entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma.». 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          febbraio 2021, n. 54 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  6,  del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. - 5. (omissis) 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                  a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che  intendano
          procedere,  anche  per  il  tramite   delle   centrali   di
          committenza alle quali essi sono tenuti a fare  ricorso  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
          e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b),  appartenenti  a
          categorie individuate, sulla  base  di  criteri  di  natura
          tecnica, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da  adottare  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione  e
          certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito   presso   il
          Ministero  dello  sviluppo  economico;   la   comunicazione
          comprende  anche  la  valutazione  del  rischio   associato
          all'oggetto della fornitura, anche in relazione  all'ambito
          di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente
          lettera e'  efficace  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
          successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  che,  sentita  l'Agenzia  per  la
          cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e
          comunque dal 30 giugno 2022.  Entro  quarantacinque  giorni
          dalla  ricezione  della   comunicazione,   prorogabili   di
          quindici giorni, una sola volta,  in  caso  di  particolare
          complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
          ed imporre condizioni e test  di  hardware  e  software  da
          compiere anche in collaborazione con i soggetti di  cui  al
          comma 2-bis, secondo un  approccio  gradualmente  crescente
          nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui  al
          precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato,  i
          soggetti che  hanno  effettuato  la  comunicazione  possono
          proseguire nella  procedura  di  affidamento.  In  caso  di
          imposizione di condizioni e test di hardware e software,  i
          relativi bandi di  gara  e  contratti  sono  integrati  con
          clausole   che   condizionano,    sospensivamente    ovvero
          risolutivamente, il contratto al rispetto delle  condizioni
          e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN.  I  test
          devono essere conclusi  nel  termine  di  sessanta  giorni.
          Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella  procedura  di   affidamento.   In   relazione   alla
          specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
          da  impiegare  su  reti,  sistemi  informativi  e   servizi
          informatici del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero
          della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
          i predetti Ministeri, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  in
          coerenza con quanto previsto dal presente decreto,  possono
          procedere, con le medesime modalita' e i  medesimi  termini
          previsti   dai   periodi    precedenti,    attraverso    la
          comunicazione ai propri Centri di  valutazione  accreditati
          per le attivita' di cui al presente decreto, ai  sensi  del
          comma 7,  lettera  b),  che  impiegano  le  metodologie  di
          verifica e di test definite  dal  CVCN.  Per  tali  casi  i
          predetti  Centri  informano  il  CVCN  con   le   modalita'
          stabilite con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non  sono  oggetto
          di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai  sistemi
          informativi e ai servizi  informatici  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di prevenzione, accertamento e  repressione
          dei reati  e  i  casi  di  deroga  stabiliti  dal  medesimo
          regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi  e
          servizi ICT per le quali sia  indispensabile  procedere  in
          sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
          di beni, sistemi e  servizi  ICT  conformi  ai  livelli  di
          sicurezza di cui al comma 3,  lettera  b),  salvo  motivate
          esigenze connesse agli specifici  impieghi  cui  essi  sono
          destinati; 
                  b) i soggetti individuati quali fornitori di  beni,
          sistemi  e  servizi  destinati  alle   reti,   ai   sistemi
          informativi e ai servizi informatici di  cui  al  comma  2,
          lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
          di specifica competenza, ai Centri di valutazione  operanti
          presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
          lettera a) del presente comma,  la  propria  collaborazione
          per l'effettuazione delle attivita' di  test  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, sostenendone gli  oneri;  il
          CVCN segnala la mancata collaborazione al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  caso  di  fornitura  destinata  a
          soggetti privati,  o  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  in  caso  di  fornitura  destinata  a   soggetti
          pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82;  sono
          inoltrate  altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
          dei Ministeri dell'interno e  della  difesa,  di  cui  alla
          lettera a); 
                  c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario,  specifiche  prescrizioni;  nello   svolgimento
          delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
          se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
          e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i  sistemi
          informativi e i servizi informatici  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  connessi  alla  funzione  di  prevenzione   e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
          verifica sono svolte, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
          e sistemi, nonche', nei casi  in  cui  siano  espressamente
          previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
          del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
          dipendono le Forze di polizia e le  Forze  armate,  che  ne
          comunicano gli esiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri per i profili di competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          vv), del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle   comunicazioni   elettroniche),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150: 
                «Art. 2 (Definizioni) (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice
          2003). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                  a) - uu) (omissis) 
                  vv). reti di comunicazione elettronica:  i  sistemi
          di  trasmissione,  basati  o  meno   su   un'infrastruttura
          permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata
          e, se del caso, le apparecchiature  di  commutazione  o  di
          instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete
          non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo,
          via radio, a mezzo di  fibre  ottiche  o  con  altri  mezzi
          elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti
          mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
          di  pacchetto,  compresa  internet),  i  sistemi   per   il
          trasporto via cavo della corrente elettrica,  nella  misura
          in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  reti
          utilizzate per la  diffusione  radiotelevisiva  e  le  reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          aa),  del  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi informativi nell'Unione), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) - z) (omissis) 
                  aa).  servizio  di  cloud  computing,  un  servizio
          digitale che consente l'accesso a un insieme  scalabile  ed
          elastico di risorse informatiche condivisibili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131 (Regolamento  in  materia  di  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
          del decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133): 
                «Art.   7   (Definizione   dei   criteri    per    la
          predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti,
          dei sistemi informativi e dei servizi informatici). - 1. Ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge,  i
          soggetti inclusi nel perimetro predispongono e  aggiornano,
          con  cadenza  almeno  annuale,  l'elenco  di  beni  ICT  di
          rispettiva pertinenza, con l'indicazione  delle  reti,  dei
          sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  che  li
          compongono, osservando i criteri individuati nel successivo
          comma. 
                2. Ricevuta la comunicazione  prevista  dall'articolo
          1, comma 2-bis),  secondo  periodo,  del  decreto-legge,  i
          soggetti inclusi nel perimetro, in  esito  all'analisi  del
          rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), provvedono: 
                  a) ad individuare i beni ICT necessari  a  svolgere
          la funzione essenziale o il  servizio  essenziale.  A  tale
          fine sono valutati: 
                    1) l'impatto di un incidente  sul  bene  ICT,  in
          termini sia di  limitazione  della  operativita'  del  bene
          stesso,  sia  di   compromissione   della   disponibilita',
          integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da
          esso trattati, ai fini dello svolgimento della  funzione  o
          del servizio essenziali; 
                    2)  le  dipendenze  con   altre   reti,   sistemi
          informativi, servizi informatici o  infrastrutture  fisiche
          di  pertinenza  di  altri  soggetti,  ivi  compresi  quelli
          utilizzati per fini di manutenzione e gestione; 
                  b) a predisporre  l'elenco  dei  beni  ICT  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge.  In
          fase di prima applicazione  e  fino  all'aggiornamento  del
          presente decreto, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  del
          decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del
          rischio, in ossequio al principio di  gradualita',  i  beni
          ICT che, in caso di incidente, causerebbero  l'interruzione
          totale dello svolgimento della funzione  essenziale  o  del
          servizio essenziale o una compromissione degli  stessi  con
          effetti irreversibili sotto il profilo della  integrita'  o
          della riservatezza dei dati e delle informazioni. 
                3. Per le reti, i sistemi  informativi  e  i  servizi
          informatici  attinenti  alla  gestione  delle  informazioni
          classificate si applica quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 2, lettera b), del decreto-legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. (omissis) 
                2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su  proposta  del   Comitato   interministeriale   per   la
          cybersicurezza (CIC): 
                  a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
                    1) il soggetto esercita una  funzione  essenziale
          dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
                    2) l'esercizio di tale funzione o la  prestazione
          di tale servizio dipende da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
                    2-bis) l'individuazione avviene sulla base di  un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 
                  b) sono definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
          di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131;  entro  sei  mesi  dalla  data  della   comunicazione,
          prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti  iscritti
          nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
          quelli    di    cui    all'articolo    29    del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
          cui  al  citato  comma  2-bis,  trasmettono  tali   elenchi
          all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche  per  le
          attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  crisi
          cibernetiche affidate al Nucleo per la  cybersicurezza;  il
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
          informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e   l'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge  n.  124  del
          2007, nonche' l'organo del Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione   di   cui   all'articolo    7-bis    del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
          a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
          cui all'articolo 9, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale.». 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 15 giugno 2021 si veda nelle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n.
          54 (Regolamento recante attuazione dell'articolo  1,  comma
          6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133): 
                «Art. 13 (Criteri tecnici per l'individuazione  delle
          categorie). - 1. Le categorie di beni,  sistemi  e  servizi
          ICT oggetto della valutazione da parte del CVCN  o  dai  CV
          sono individuate sulla base dell'esecuzione  o  svolgimento
          delle seguenti funzioni: 
                  a) commutazione oppure protezione da  intrusioni  e
          rilevazione  di  minacce  informatiche  in  una  rete,  ivi
          inclusa l'applicazione di politiche di sicurezza; 
                  b) comando, controllo e attuazione in una  rete  di
          controllo industriale; 
                  c) monitoraggio e controllo  di  configurazione  di
          una rete di comunicazione elettronica; 
                  d)   sicurezza    della    rete    riguardo    alla
          disponibilita', autenticita', integrita' o riservatezza dei
          servizi  offerti  o  dei  dati  conservati,   trasmessi   o
          trattati; 
                  e) autenticazione e allocazione  delle  risorse  di
          una rete di comunicazione elettronica; 
                  f) implementazione di un servizio  informatico  per
          mezzo  della  configurazione  di  un   programma   software
          esistente oppure dello sviluppo, parziale o totale,  di  un
          nuovo programma software, costituente la parte  applicativa
          rilevante ai fini dell'erogazione del servizio  informatico
          stesso. 
                2. Le categorie, sulla base dei  criteri  di  cui  al
          comma 1, sono individuate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
          lettera a), del decreto-legge.». 
              - Per il decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  7,  lettera  b),
          del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma  3,
          dell'articolo 7 e dell'articolo 8, commi 1 e 2, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n.
          54: 
                «Art. 5  (Verifiche  preliminari,  individuazione  di
          condizioni e test). - 1.-2. (omissis). 
                3. Il CVCN e i  CV  possono  richiedere  l'esecuzione
          delle seguenti tipologie di test: 
                  a)   test   di   corretta   implementazione   delle
          funzionalita' di sicurezza allo  scopo  di  verificare  che
          queste ultime si comportino secondo le relative  specifiche
          di progetto; 
                  b) test di intrusione a  supporto  dell'analisi  di
          vulnerabilita'.». 
                «Art. 7 (Esecuzione  dei  test).  -  1.  Concluse  le
          attivita' preliminari di cui all'articolo 6, il CVCN o i CV
          comunicano  l'avvio  dei  test  al  soggetto  incluso   nel
          perimetro e al fornitore. I  test  si  concludono  entro  i
          termini individuati dall'articolo 4, comma 5. 
                2. Con la comunicazione di cui al comma 1 il CVCN o i
          CV specificano le modalita' di collaborazione dei fornitori
          durante l'esecuzione delle prove. 
                3. I test sono eseguiti presso i laboratori del CVCN,
          dei CV e dei LAP. Se necessario, possono essere eseguiti da
          personale del CVCN, dei CV e dei LAP presso il fornitore  o
          il soggetto incluso nel perimetro. 
                4. I test  sono  effettuati  secondo  le  metodologie
          predisposte dal CVCN  di  cui  dall'articolo  4,  comma  8,
          assicurando il rispetto di quanto previsto all'articolo  4,
          comma 9. I CV e i LAP sono  tenuti  a  non  divulgare  tali
          metodologie. 
                5. Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  nel  caso   in   cui   si   verifichi   un
          malfunzionamento    dell'oggetto    di    valutazione     o
          dell'ambiente di test predisposto dal fornitore  che  renda
          impossibile o difficoltosa l'esecuzione dei test, il CVCN o
          i CV comunicano tempestivamente  al  soggetto  incluso  nel
          perimetro, informando anche  il  fornitore,  i  motivi  che
          ostano al proseguimento dei test. Entro il termine di dieci
          giorni dalla ricezione della  comunicazione,  il  fornitore
          puo'  provvedere  a  risolvere  il   malfunzionamento.   La
          predetta  comunicazione   sospende   i   termini   di   cui
          all'articolo  4,  comma  5,  che  iniziano   nuovamente   a
          decorrere dalla  data  di  soluzione  del  malfunzionamento
          verificata dal CVCN o dai CV. In caso di eventuale  mancata
          soluzione entro il termine, il CVCN o i  CV  comunicano  al
          soggetto   incluso   nel   perimetro   e    al    fornitore
          l'impossibilita' di  proseguire  l'esecuzione  dei  test  e
          concludono il procedimento indicando la motivazione. 
                6. Il CVCN, i CV e i  LAP  redigono  un  rapporto  di
          prova nel quale sono indicati in  dettaglio  l'ambiente  di
          test, le prove eseguite ed i relativi esiti. 
                7. I LAP, eventualmente incaricati  per  l'esecuzione
          dei test, trasmettono il rapporto di prova  al  CVCN  entro
          sette giorni lavorativi  dalla  scadenza  dei  termini  per
          l'esecuzione dei test. 
                8. Nel caso in cui sia stato incaricato il LAP  e  si
          verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o
          dell'ambiente di test predisposto dal fornitore, lo  stesso
          LAP informa tempestivamente il CVCN che  procede  ai  sensi
          del comma 5.». 
                «Art. 8 (Esito della valutazione  e  prescrizioni  di
          utilizzo). - 1. Sulla base del rapporto  di  prova  di  cui
          all'articolo 7, commi 6 e 7, il CVCN e  i  CV  redigono  il
          rapporto di valutazione contenente  l'esito  dei  test.  Il
          rapporto di valutazione e' comunicato al  soggetto  incluso
          nel perimetro  e  al  fornitore  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 5. 
                2.  In  caso  di  esito  negativo  del  rapporto   di
          valutazione, il CVCN  e  i  CV,  previa  comunicazione  dei
          motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  ai  sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore
          il provvedimento negativo motivato.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65: 
                «Art.  8  (Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza
          informatica  in  caso  di  incidente  -  CSIRT).  -  1.  E'
          istituito,   presso   l'Agenzia   per   la   cybersicurezza
          nazionale, il CSIRT Italia,  che  svolge  i  compiti  e  le
          funzioni  del  Computer  Emergency  Response  Team   (CERT)
          nazionale,  di  cui   all'articolo   16-bis   del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  e  del  CERT-PA,  gia'
          operante presso l'Agenzia per l'Italia  digitale  ai  sensi
          dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82. 
                2. L'organizzazione  e  il  funzionamento  del  CSIRT
          Italia sono disciplinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il  9
          novembre 2018. 
                3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 2, le funzioni di CSIRT Italia sono svolte  dal  CERT
          nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 
                4.  Il  CSIRT  Italia  assicura  la  conformita'   ai
          requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti
          di cui all'allegato I, punto 2, si occupa  dei  settori  di
          cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
          dispone   di   un'infrastruttura    di    informazione    e
          comunicazione appropriata, sicura e  resiliente  a  livello
          nazionale. 
                5. Il CSIRT Italia  definisce  le  procedure  per  la
          prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 
                6.  Il  CSIRT  Italia  garantisce  la  collaborazione
          effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di  cui
          all'articolo 11. 
                7. La Presidenza del Consiglio dei ministri  comunica
          alla Commissione europea il mandato del CSIRT Italia  e  le
          modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 
                8. Il CSIRT Italia, per lo svolgimento delle  proprie
          funzioni, puo' avvalersi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia
          digitale. 
                9. Le funzioni svolte dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  in  qualita'  di   CERT   nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 16-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
          digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo  51
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   sono
          trasferite al CSIRT Italia a  far  data  dalla  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2. 
                10. Per le spese relative al funzionamento del  CSIRT
          Italia e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi
          dell'articolo 22.».